Ricorsi Tributari, Mediazione Fiscale e Reclamo
Lo Studio mette a disposizione la decennale esperienza nella gestione dei Ricorsi Tributari e nella gestione extragiudiziale del contenzioso con gli enti impositori.
Dal 2007 gestisce il trattamento dei debiti verso la società Equitalia attraverso la verifica della sussistenza delle pretese tributarie ed il sistema della rateazione dei ruoli erariali definitivi.
A partire dall’anno 2012, lo Studio promuove l’instaurazione di contraddittorio con gli enti impositori (Agenzia delle Entrate, Uffici Comunali) attraverso l’istituto del Reclamo e della Mediazione Tributaria.
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Mediazione Fiscale e Reclamo
Dal 1° aprile 2012 è previsto, nel processo tributario, il nuovo istituto del “reclamo”, il cui obiettivo è stimolare un accordo preventivo con il Fisco ed evitare il ricorso al giudice tributario (art. 39, comma 9, del decreto legge 98/2011).
Riguarda esclusivamente le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate e notificati a decorrere dal 1° aprile 2012 (sono esclusi gli atti riguardanti il recupero degli aiuti di Stato).
La mancata presentazione del reclamo determinerà l’inammissibilità del ricorso presentato, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio.
Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto e può contenere una motivata “proposta di mediazione”, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
Apposite strutture, diverse e autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti, sono state predisposte per esaminare la documentazione presentata e decidere se accogliere o meno il reclamo, volto a ottenere l’annullamento totale o parziale dell’atto, o l’eventuale proposta di mediazione. L’ufficio, a sua volta, può formulare una controproposta di mediazione.
Trascorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini per la costituzione in giudizio delle parti decorrono da questa data.
Se, invece, l’Agenzia delle Entrate respinge il reclamo (o lo accoglie parzialmente) in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego (o dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale).
È previsto, infine, che, nel procedimento tributario riguardante una controversia interessata al nuovo istituto del reclamo, la parte soccombente è tenuta a rimborsare, oltre al pagamento delle spese di giudizio, il 50% degli oneri sostenuti per il procedimento del reclamo e della mediazione.
Eccetto i casi di soccombenza reciproca,la Commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi (da indicare nella motivazione) che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.
Ricorsi presso le Commissioni Tributarie
Tutti i componenti dello Studio sono abilitati a sostenere il patrocinio dei propri clienti presso le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali.
Gli atti impositivi emessi dalle amministrazioni finanziarie (Agenzia delle Entrate, Enti comunali e provinciali, Equitalia), quando non interessati dal procedimento di Mediazione e Reclamo (vedi sopra), vengono sottoposti ad un primo vaglio per verificare la fattibilità dell’azione giudiziaria. Nel corso del colloquio preliminare con il cliente, dopo aver esaminato tutte le possibili misure alternative al ricorso, viene illustrata la road map delle iniziative che saranno adottate dallo studio per contrastare la misura impositiva.
Di seguito una breve rassegna di alcuni degli atti proposti presso le CTP:
CTP di Taranto. Argomento: accertamento da redditometro ai sensi dell’art. 38 comma 4, 5 e 6 del D.p.r. 600/73 così come modificato dal D.L. 203/2005.
CTP di Taranto. Argomento: accertamento ICI – Inagibilità e susseguente indisponibilità dell’immobile posseduto.
CTP di Taranto. Argomento: revoca agevolazioni prima casa.
CTR Puglia. Argomento: Appello su sentenza CTP per accertamento da redditometro ai sensi dell’art. 38 comma 4, 5 e 6 del D.p.r. 600/73 così come modificato dal D.L. 203/2005.
CTP di Taranto. Argomento: Ricorso avverso accertamento TARSU su aree produttive. Cause di esclusione.
CTR Puglia. Argomento: accertamento Imposta di Registro per maggiore imponibile sulla base dei coefficienti presuntivi introdotti con il D.L. n° 853/1984 convertito con modifiche dalla L. 17/1985.
CTR Puglia. Argomento: Ricorso in Appello per la riforma di sentenza CTP per accertamento derivante dall’applicazione degli Studi di Settore.